Gli aventi causa e il soggetto che possiede il titolo abilitativo edilizio o i successori devono chiedere il rilascio del certificato di agibilità. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, secondo la normativa vigente e si riferisce a (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24):
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni citate in precedenza.
Se gli aventi causa non richiedono il certificato di agibilità, possono presentare alternativamente una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, com. 5-bis).
La dichiarazione, così come la domanda di rilascio del certificato di agibilità, deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Se la domanda di agibilità o la dichiarazione non è presentata sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24.