La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata obbligatoriamente entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24).
Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, lo Sportello Unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità dopo un'eventuale ispezione dell'edificio.
Trascorsi inutilmente 30 giorni, l'agibilità è attestata solo se è stato rilasciato il parere dell'ASL (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 5, com. 3, let. a). Se si esegue un'autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.
I termini possono essere interrotti:
- una sola volta
- dal responsabile del procedimento
- entro quindici giorni dalla domanda
- esclusivamente per richiedere documentazione integrativa che non sia già disponibile all'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In questo caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Diritti di segreteria o istruttoria (per volumetrie del fabbricato fino a 400 m³) | 50,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria (per volumetrie del fabbricato da 401 m³ a 800 m³) | 160,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria (per volumetrie del fabbricato da 801 m³ a 1500 m³) | 235,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria (per volumetrie del fabbricato da 1501 m³ a 2500 m³) | 400,00 € | |
Diritti di segreteria o istruttoria (per volumetrie del fabbricato oltre a a 2500 m³) | 800,00 € |